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Chiunque abusivamente duplica o riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, opere cinematografiche destinate al circuito cinematografico o televisivo, ovvero, pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per la vendita, introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato, proietta in pubblico o trasmette per il mezzo della televisione le dette duplicazioni o riproduzioni, e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da L. 500.000 a L. 6.000.000. La pena non e' inferiore nel minimo a sei mesi e la multa a lire 1 milione se il fatto e' di rilevante gravita'.

Testo in vigore dal 9 agosto 1985 al 31 dicembre 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-07-20;400~art1 · fonte su Normattiva