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Chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, la composizione grafica di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e musicali, che siano protette dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, ovvero, pur non avendo concorso alla riproduzione ma avendo conoscenza di essa, pone in commercio, detiene per la vendita o introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato le dette riproduzioni, e' punito con una sanzione amministrativa da lire un milione fino a lire tre milioni e, in casi di particolare gravita', con una sanzione amministrativa fino a lire dieci milioni. Non e' considerata a fini di lucro l'utilizzazione di riproduzioni di testi musicali per attivita' didattica, di studio e di ricerca, ivi compresi esercitazioni e saggi per le attivita' musicali amatoriali e per quelle svolte da associazioni e fondazioni senza scopo di lucro, ne' l'utilizzazione per altre manifestazioni pubbliche di testi musicali che non siano acquistabili sul mercato.
Testo in vigore dal 27 maggio 1993 al 19 settembre 2000
