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Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 1 e dalle leggi 29 luglio 1981, n. 406, e 20 luglio 1985, n. 400, sono versati all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici.

Testo in vigore dal 27 maggio 1993 al 19 settembre 2000

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urn:nir:stato:legge:1993-05-22;159~art2 · fonte su Normattiva