Con decorrenza dal 10 ottobre 1964 le misure degli assegni familiari contenute nella tabella A) allegata al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038, sono cosi' stabilite: per ciascun figlio, lire 1.230 settimanali; per il coniuge, lire 894 settimanali per ciascun ascendente, lire 435 settimanali. Le misure predette sono elevate con effetto dal 1 aprile 1965, rispettivamente a lire 1.320, lire 960 e lire 540 settimanali.

Testo vigente dal 30 giugno 1964

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-06-23;433~art1 · fonte su Normattiva