[1]A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 febbraio 1975, le misure degli assegni familiari indicate nel primo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono cosi' modificate:

[2]Tabella A:

[3]Per ciascun figlio..............L. 2.280 settimanali Per il coniuge.................." 2.280 "

[4]Tabelle B e C:

[5]Per ciascun figlio..............L. 9.880 mensili Per il coniuge.................." 9.880 "

[6]1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 14 luglio 1980, n. 314, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1980, n. 440

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Il D.L. 14 luglio 1980, n. 314, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1980, n. 440, ha disposto (con l'art. 1) che: "A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 luglio 1980, le misure degli assegni familiari indicate nell'art. 1 della legge 26 maggio 1975, n. 161, sono cosi' modificate: Tabella A: per ciascun figlio..............L. 3.420 settimanali per il coniuge..................L. 3.420 settimanali Tabelle B e C: per ciascun figlio..............L. 14.820 mensili per il coniuge..................L. 14.820 mensili A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 ottobre 1980, le misure di cui al comma precedente sono cosi' modificate: Tabella A: per ciascun figlio..............L. 4.560 settimanali per il coniuge..................L. 4.560 settimanali Tabelle B e C: per ciascun figlio..............L. 19.760 mensili per il coniuge..................L. 19.760 mensili".

Testo vigente dal 14 luglio 1980

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-05-26;161~art1 · fonte su Normattiva