Art. 12
L'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, e' sostituito dal seguente: "L'onere dell'assicurazione e' a carico dei possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici funzionanti e di sostanze radioattive in uso. I premi corrispondenti, distinti in relazione alla categoria del possessore, al tipo di apparecchio e alla quantita' delle sostanze radioattive in uso, sono approvati ogni tre anni, a decorrere dal 1 luglio 1983, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, tenuto conto delle risultanze della gestione".
Testo vigente dal 15 maggio 1982
