Art. 7 — Gestione finanziaria degli interventi a favore delle attività minerarie e interpretazione autentica di norme
Il contributo previsto dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 221, e' sostituito da un finanziamento agevolato, concesso ed erogato con le modalita' di cui al comma 2 dello stesso articolo 17. Nel caso di programmi di ricerca operativa conclusi con esito negativo non e' dovuto il rimborso dell'ammontare erogato. L'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, va interpretato nel senso che gli impegni assunti dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno in relazione alle agevolazioni industriali comprendono tutti quelli derivanti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, assunti anche dai precedenti organi amministrativi competenti. L'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, come modificato dall'articolo 10, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, va interpretato nel senso che la determinazione al 50 per cento dell'occupazione o della produzione si riferisce a tutti gli indici occupazionali e produttivi contenuti nei disciplinari allegati ai decreti di ammissione ai benefici di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. L'ENI e l'ENEL sono autorizzati a recedere dalla societa' per azioni prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 27 giugno 1985, n. 351, costituita allo scopo di sviluppare tecnologie innovative ed avanzate nell'utilizzazione del carbone estratto dal bacino carbonifero del Sulcis, previo versamento delle quote a loro carico non ancora conferite. La societa' di cui al comma 4 e' tenuta a presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo piano di attivita' per il perseguimento delle finalita' ivi indicate. Nell'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 1999, alle regioni a statuto ordinario incluse nell'obiettivo n. 1 di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88, del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e' corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti, anche l'aliquota destinata allo Stato". Al comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1994, n. 402". Le risorse finanziarie previste dal'articolo 64 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono da rendicontare con le stesse modalita' previste dal comma 3 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Di dette risorse, l'importo di lire 7 miliardi e 500 milioni e' attribuito alla societa' Carbosulcis spa quale quota residua delle risorse finanziarie necessarie alla gestione temporanea di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Le risorse finanziarie previste dal decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, nonche' dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si intendono attribuite alla societa' Carbosulcis spa per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis includendo in essa anche gli investimenti necessari alla prosecuzione ed all'esercizio dell'attivita' mineraria.
Testo vigente dal 21 maggio 1999
