Le disposizioni del primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, si intendono applicabili per la realizzazione e conduzione tecnica della parte del sistema informativo relativa ai centri istituiti dall'articolo 2, primo comma, del medesimo decreto. Le disposizioni del quinto comma dell'articolo 3 indicato nel precedente comma si intendono applicabili ai dipendenti e collaboratori della societa' affidataria e delle imprese subappaltatrici di cui questa, anche indirettamente, si avvale per l'esecuzione della convenzione. Fra le persone previste nell'ultimo comma, seconda parte, dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si intendono compresi i dipendenti e collaboratori delle imprese subappaltatrici di cui il Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica si avvale, anche indirettamente, nell'adempimento dei compiti considerati negli articoli 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693, e 12, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Sono tenuti a mantenere il segreto di ufficio i dipendenti e collaboratori delle imprese subappaltatrici delle quali il Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica si avvale, anche indirettamente, nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 3, ultimo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, e dei lavori di cui all'articolo 1, lettera c), dello statuto del predetto Consorzio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1141. In caso di violazione del dovere del segreto di ufficio da parte dei soggetti indicati nei commi terzo e quarto si applicano le disposizioni dell'articolo 326 del codice penale.

Testo vigente dal 25 luglio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-07-19;412~art5 · fonte su Normattiva