Art. 2 — Sistema informativo dei servizi periferici del Ministero del tesoro
Tutte le attivita' concernenti l'esercizio delle funzioni attribuite agli uffici centrali e periferici dipendenti dalla Direzione generale dei servizi periferici del tesoro sono disciplinate in maniera da consentire, in quanto possibile, il loro svolgimento in forma automatizzata. Per l'espletamento delle attivita' di conduzione tecnica dei centri elaborazione dati, la Direzione generale dei servizi periferici del tesoro si avvale di un organico nel limite massimo di 300 unita' di personale, utilizzando a tal fine una corrispondente quota della dotazione organica come modificata dal primo comma dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1985, n. 428. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore, verranno definite, in conformita' ai principi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, le modalita' per lo svolgimento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, i corsi di formazione, di qualificazione e di aggiornamento tecnico-professionale, l'orario di lavoro, nonche' le norme transitorie di inquadramento del personale in servizio presso il sistema informativo dipendente dalla Direzione generale dei servizi periferici del tesoro alla data di entrata in vigore della presente legge, norme che dovranno tener conto dei requisiti di professionalita' richiesti per l'esercizio delle diverse funzioni. Per assicurare lo sviluppo del sistema informativo, la Direzione generale dei servizi periferici del tesoro puo' affidare incarichi di consulenza ad esperti o a societa' specializzate nel settore dell'informatica. Nei confronti del personale di cui al presente articolo non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 56, 58 e 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni. Si procedera' inoltre all'inquadramento nelle qualifiche funzionali corrispondenti alle soppresse qualifiche di segretario principale e coadiutore principale degli idonei dei concorsi di passaggio di carriera previsti dagli articoli 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
Testo vigente dal 24 dicembre 1986
