Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 luglio 1977 al 25 aprile 2001. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni degli ultimi due commi dell'articolo 9 della legge 4 agosto 1975, n. 397, si intendono riferite ai concorsi di accesso ai ruoli del personale per i servizi meccanografici e del personale di meccanografia della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva del Ministero delle finanze. Per i concorsi di accesso a ruoli diversi da quelli indicati nel comma precedente la disposizione contenuta nell'articolo 200, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' le disposizioni contenute in leggi speciali che prevedono deroghe ai vigenti limiti di eta' per i concorsi stessi sono applicabili anche nei confronti di coloro che hanno superato le prove di esame nei concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1975, n. 397.
Testo in vigore dal 25 luglio 1977 al 25 aprile 2001
