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Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni puo' autorizzare le direzioni provinciali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad utilizzare, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio anche dell'azienda di Stato per i servizi telefonici, fondi della Cassa vaglia nei limiti delle integrazioni di fondi preventivamente assentite dal Ministero del tesoro a favore di capitoli di spese di personale che saranno annualmente determinati con la legge di bilancio.

Testo in vigore dal 24 agosto 1974 al 1 gennaio 1985

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