Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 6 agosto 1971 al 9 ottobre 2010. 145 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o piu' volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente, non possono conseguire la promozione o essere ulteriormente valutati perche' raggiunti dai limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente o perche' divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perche' deceduti, sono promossi al grado superiore, in aggiunta alle promozioni di cui alle tabelle numeri 1, 2 e 3 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di eta' o del giudizio di permanente inabilita' e del decesso. Nel primo caso gli ufficiali promossi sono collocati in ausiliaria applicandosi i limiti di eta' previsti per il grado rivestito prima della promozione; nel secondo caso gli ufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-07-22;536~art1 · fonte del testo