All'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, i commi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente: "Hanno diritto al trattamento speciale i lavoratori di cui al primo comma per i quali, nel biennio antecedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, siano stati versati o siano dovuti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno dieci contributi mensili o quarantatre' contributi settimanali per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia". ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92, COME MODIFICATA DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228)). I lavoratori di cui al comma 2 non residenti nell'area in cui sono completati i lavori hanno diritto al trattamento di cui al medesimo comma se residenti in circoscrizioni che presentino un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro. Le imprese edili impegnate in opere o in lavori finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato, dalle Regioni e degli enti pubblici sono tenute a riservare ai lavoratori titolari del trattamento speciale di disoccupazione di cui ai commi 1 e 2 una percentuale delle assunzioni da effettuare in aggiunta all'organico aziendale esistente all'atto dell'affidamento dei lavori, ai fini dello svolgimento di tali opere e lavori. Tale percentuale e' determinata dalla Commissione regionale per l'impiego in misura non superiore al venticinque per cento ed e' comprensiva di quella prevista dall'articolo 25, comma 1.

Testo vigente dal 1 gennaio 2017

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 285/2003

    Questione infondata
    30 luglio 2003

    Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui, al fine del riconoscimento del trattamento speciale di disoccupazione previsto per i lavoratori licenziati da imprese edili nelle particolari circostanze ivi indicate, non include nel computo del periodo di diciotto mesi di lavoro effettivo, previsto quale presupposto per il conseguimento della prestazione, i periodi di astensione dal lavoro per infortunio sul lavoro. L'esiguità, nel caso di specie, del periodo di assenza per infortunio sul lavoro, risultante dalla stessa ordinanza di rimessione, comporta, infatti, l'ininfluenza del suo computo al fine di verificare il requisito dei diciotto mesi di lavoro effettivo.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 11 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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