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L'ammontare del trattamento di intergrazione salariale concesso ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, non e' soggetto alla disciplina sull'importo massimo come determinato dalla legge 13 agosto 1980, n. 427, e non subisce riduzioni a seguito di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. (( Nelle unita' produttive interessate da contratti di solidarieta' e da programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria, le condizioni alle quali e' consentito il cumulo dei due distinti benefici sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. )) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 MAGGIO 1994, N. 299, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 19 LUGLIO 1994, N. 51)).

Testo in vigore dal 21 maggio 1994 al 24 settembre 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art13 · fonte su Normattiva