Art. 18 — Norme in materia di contributi associativi
Il diritto di avvalersi del sistema delle trattenute per il versamento dei contibuti associativi, previsto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, e' esteso ai beneficiari dell'indennita' di mobilita', dei trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali e dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale nel caso di pagamento diretto di questi ultimi da parte dell'Inps. Il secondo comma dell'articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e' sostituito dal seguente: "Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario nonche' sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalita' stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione sindacale". Nei casi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro e' tenuto a dare comunicazione all'INPS dell'avvenuto rilascio della delega secondo le modalita' previste dalla legge, a conservare tale delega ai fini di eventuali verifiche ed a fornite ogni altro elemento che dovesse rendersi necessario per l'effettuazione del servizio.
Testo vigente dal 27 luglio 1991
