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Gli impiegati ed operai agricoli con contratto a tempo indeterminato hanno diritto al trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, anche nei casi di sospensioni operate per esigenze di riconversione e ristrutturazione aziendale da imprese che occupino almeno sei lavoratori con contratto a tempo indeterminato ovvero che ne occupino quattro con contratto a tempo indeterminato, e nell'anno precedente abbiano impiegato manodopera agricola per un numero di giornate non inferiore a milleottanta. Le predette esigenze devono essere previamente accertate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta del comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 25 della legge 9 marzo 1989, n. 88. I lavoratori con contratto a tempo indeterminato che vengano licenziati durante il periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale corrisposto ai sensi del comma 1 hanno diritto al trattamento ordinario di disoccupazione nella misura del quaranta per cento della retribuzione. Il trattamento concesso ai sensi del comma 1 puo' essere corrisposto per una durata massima di novanta giorni. Le imprese che si avvalgono di tale trattamento sono tenute a versare alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in aggiunta al contributo di cui all'articolo 19 della legge 8 agosto 1972, n. 457, un contributo nella misura del quattro per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti ai sensi del comma 1. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamita' o avversita' atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, puo' essere concesso il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per un periodo non superiore a novanta giorni. Il trattamento di integrazione salariale di cui ai commi 1 e 4 puo' essere erogato, anche in mancanza dei requisiti di cui al terzo comma dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, ai lavoratori che sono alle dipendenze dell'impresa da piu' di un anno. I periodi di corresponsione del predetto trattamento non concorrono alla configurazione del limite massimo di durata previsto dal primo comma dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e costituiscono periodi lavorativi ai fini del requisito di cui al terzo comma dell'articolo 8 della legge medesima. Nel caso in cui gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti da eccezionale calamita' o avversita' atmosferica ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, siano rimasti previ di occupazione in conseguenza degli eventi medesimi, e' ad essi riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute nell'anno precedente. Tale beneficio viene concesso a condizione che i destinatari abbiano prestato nell'anno interessato alla provvidenza almeno cinque giornate di lavoro. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali e' esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversita'. I benefici di cui ai commi 4 e 6 si applicano a decorrenza dell'anno 1991. Per i trattamenti di cui ai commi 4, 5 e 6, ivi compresi quelli relativi alla mancata copertura assicurativa, si applicano le disposizioni dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Testo in vigore dal 27 luglio 1991 al 1 gennaio 2008

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urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art21 · fonte su Normattiva