Art. 28 — Riserva annua di posti presso gli uffici pubblici
La riserva annua prevista dall'articolo 1, comma 7, della legge 29 dicembre 1990 n. 407, dei posti disponibili presso gli uffici pubblici situati nelle regioni del Centro Nord, e' elevata dal trenta al cinquanta per cento e si applica ai lavoratori sospesi a zero ore beneficiari del trattamento stroardinario di integrazione salariale da un periodo superiore a dodici mesi; con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 1, comma 7, sono altresi' stabiliti i criteri e le modalita' per l'attuazione della riserva. Nei confronti dei lavoratori che, senza giustificato motivo, non rispondano alla convocazione ovvero rifiutino l'offerta di lavoro di cui al comma 1, qualora la residenza dei lavoratori stessi nei sei mesi precedenti risulti ad una distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede in cui e' situato l'ufficio pubblico, le Commissioni regionali dispongono la decadenza entro novanta giorni dal diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale e la cancellazione dalle liste di lavoratori in cassa integrazione di cui al medesimo articolo 1, comma 7, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
Testo vigente dal 27 luglio 1991
