L'individuazione degli interventi e dei programmi di cui all'articolo 1 e' demandata a un comitato composto da undici membri, del quale fanno parte, oltre al direttore generale dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana, due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, due del Ministero per i beni culturali e ambientali, due del Ministero degli affari esteri, due del Ministero della pubblica istruzione e due del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Il comitato si riunisce almeno una volta l'anno e stabilisce periodicamente le iniziative da realizzare in relazione ad esigenze urgenti o di preminente interesse per le Amministrazioni di cui al comma 1.

Testo vigente dal 25 novembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-11-21;379~art2 · fonte su Normattiva