L'Istituto della Enciclopedia italiana realizza i piani approvati dal comitato di cui all'articolo 2, sotto la sua diretta responsabilita' scientifica e culturale. Con le modalita' fissate dal proprio statuto, l'Istituto provvede alla gestione amministrativa del contributo di cui all'articolo 1. L'Istituto della Enciclopedia italiana presenta annualmente al comitato di cui all'articolo 2 una relazione sull'attivita' svolta e, dopo l'approvazione del comitato, provvede ad inoltrarla, con il relativo conto consuntivo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai Ministeri interessati. La relazione e' altresi' trasmessa al Parlamento.

Testo vigente dal 25 novembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-11-21;379~art3 · fonte su Normattiva