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Contro ogni eventuale diniego relativo alla fase di regolarizzazione e' ammesso ricorso da parte dell'interessato innanzi alla magistratura amministrativa. I lavoratori immigrati clandestinamente in Italia in data successiva a quella dell'entrata in vigore della presente legge sono immediatamente rimpatriati, con il rispetto delle garanzie e procedure internazionali relative ai diritti umani. Sono altresi' rimpatriati con le stesse garanzie i lavoratori extracomunitari i quali, entro i termini previsti dalla presente legge, non abbiano inoltrato domanda di regolarizzazione della loro posizione a norma dell'articolo 16.

Testo in vigore dal 12 gennaio 1987 al 2 settembre 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-12-30;943~art17 · fonte su Normattiva