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Ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dalle competenti autorita' consolari sulla base delle autorizzazioni al lavoro concesse dai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, in conformita' alle direttive di cui all'articolo 5. Il visto di cui al comma 1 puo' essere rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore qualora egli sia in possesso dell'autorizzazione al lavoro, corredata da nulla osta provvisorio della competente autorita' provinciale di pubblica sicurezza. Gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione provvedono al rilascio dell'autorizzazione previo accertamento di indisponibilita' di lavoratori italiani e comunitari aventi qualifiche professionali per le quali e' stata richiesta l'autorizzazione al lavoro e previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro al lavoratore extracomunitario. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 1, detto trattamento non potra' essere inferiore a quello stabilito per i lavoratori italiani dai contratti collettivi di categoria. L'autorizzazione al lavoro ha validita' biennale e riguarda le mansioni per le quali viene richiesta l'assunzione. In caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e puo' goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocita'. Gli enti locali di residenza provvederanno a facilitare attraverso i servizi sociali ogni esigenza di inserimento nella comunita' e la preventiva disponibilita' di idonei alloggi, eventualmente istituendo apposite consulte. La partecipazione alle consulte di cui al comma 6 e', anche per eventuali membri supplenti, gratuita, senza pagamento di gettoni di presenza, ne' rimborso di spese. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attivita' di lavoro in Italia.

Testo in vigore dal 12 gennaio 1987 al 2 settembre 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-12-30;943~art8 · fonte su Normattiva