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[1]Per commercio su aree pubbliche si intendono la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilita', attrezzate o meno, scoperte o coperte. Il commercio su aree pubbliche puo' essere svolto:

  • a)su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana;
  • b)su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o piu' giorni della settimana indicati dall'interessato;
  • c)su qualsiasi area, purche' in forma itinerante. Per mercati rionali si intendono le aree attrezzate destinate all'esercizio quotidiano del commercio di cui al comma 1.

[2]AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Testo in vigore dal 8 aprile 1991 al 24 aprile 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-03-28;112~art1 · fonte su Normattiva