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Presso ogni comune con popolazione residente non inferiore a 10.000 abitanti e' istituita una commissione composta di esperti dei problemi della distribuzione e di rappresentanti delle organizzazioni del commercio, della cooperazione e dei coltivatori agricoli produttori diretti maggiormente rappresentative a livello provinciale; la commissione e' nominata dal sindaco. Per i comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e' istituita un'unica commissione per ciascuna provincia; la commissione e' nominata dal presidente della giunta regionale. Presso ogni regione e' istituita una commissione composta di esperti dei problemi della distribuzione e di rappresentanti delle organizzazioni del commercio e della cooperazione maggiormente rappresentative a livello nazionale; la commissione e' nominata dal presidente della giunta regionale. Il numero dei membri delle commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3, i criteri per la scelta di essi, la presidenza ed il funzionamento delle commissioni stesse sono stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge, ove a cio' non provvedano gli statuti di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142. Della commissione dei comuni capoluoghi di provincia o con popolazione residente non inferiore a 50.000 abitanti, della commissione unica provinciale e della commissione regionale fa parte di diritto il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UPICA) o altro funzionario dello stesso ufficio da lui delegato.

Testo in vigore dal 8 aprile 1991 al 24 aprile 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-03-28;112~art4 · fonte su Normattiva