All'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fermi restando la responsabilita' politica e i poteri di indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, a non piu' di dieci Sottosegretari puo' essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative all'intera area di competenza di una o piu' strutture dipartimentali ovvero di piu' direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal Ministro competente, e' approvata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri". All'articolo 10, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I vice ministri di cui al comma 3 possono essere invitati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti e questioni attinenti alla materia loro delegata".

Testo vigente dal 30 marzo 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-26;81~art1 · fonte su Normattiva