Norme in materia di edilizia abitativa sovvenzionata

Art. 3 — Formazione del programma delle costruzioni

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sara' predisposto il programma delle costruzioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge. La ripartizione territoriale dei contributi per regione dovra' essere effettuata tenendo conto fino ad un massimo del 60 per cento dell'indice di incremento della popolazione, naturale e migratoria, con particolare riferimento alla situazione della citta' capoluogo, e per un minimo del 40 per cento dell'indice di affollamento, in misura differenziata ai fini di attenuare gli squilibri esistenti fra diverse localita'.

Testo vigente dal 19 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;422~art3 · fonte su Normattiva