Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004

Art. 6 — Disciplina transitoria per lo svolgimento abbinato delle elezioni europee, regionali ed amministrative del 2004

In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia della primavera del 2004 con le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, quand'anche regolamentate da norme regionali, si osservano le seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni:

  • a)le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 15 alle ore 22 del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica;
  • b)gli adempimenti di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuati entro le ore 7 e 30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione;
  • c)ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello della domenica;
  • d)si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), d) ed f), e comma 2, del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n 453; si applica, altresi', l'articolo 2 del citato decreto-legge n. 300 del 1994, convertito dalla legge n. 453 del 1994;
  • e)all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 300 del 1994, convertito dalla legge n. 453 del 1994, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 30 per cento". Dall'attuazione della presente lettera non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali si provvede mediante compensazione tra gli enti beneficiari;
  • f)salvo quanto previsto dalla presente legge, per la nomina dei componenti degli uffici elettorali di sezione, per la costituzione e per il funzionamento dei seggi e per le operazioni preliminari alla votazione si applicano le disposizioni di cui alle leggi 8 marzo 1989, n. 95, e 21 marzo 1990, n. 53, nonche' del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
  • g)l'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione e' presentato, entro il giovedi' precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovra' curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, o e' presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato, purche' prima dell'inizio delle operazioni di votazione;
  • h)gli uffici elettorali comunali, al fine di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, restano aperti dal lunedi' al venerdi' antecedenti la elezione, dalle ore 9 alle ore 19, il sabato di inizio delle votazioni dalle ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto;
  • i)ai componenti degli uffici elettorali di sezione spettano i compensi di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale. In caso di secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci della primavera 2004, si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b), e), f), g) e h) del comma 1 e le operazioni di scrutinio hanno inizio dopo la chiusura delle votazioni nella giornata di domenica, appena completate le operazioni previste dall'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Testo vigente dal 9 aprile 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-04-08;90~art6 · fonte su Normattiva