I mutui a tasso normale con tasso agevolato potranno essere concessi agli affrancanti coltivatori diretti, singoli o associati, anche nel corso della procedura di affrancazione. In tal caso, l'affrancante che intenda avvalersi del mutuo dovra' rilasciare apposite deleghe con le quali si autorizzano:

  • a)l'Istituto di credito a versare direttamente nel conto corrente dell'Ufficio postale del Comune sede della Pretura competente la somma mutuata a totale o, parziale copertura della somma determinata dal Pretore quale capitale di affranco;
  • b)l'Ufficio postale di cui alla lettera a) a restituire all'Istituto di credito la predetta somma qualora l'affrancazione, per qualsiasi motivo, non abbia avuto luogo o sia stata revocata.

Testo vigente dal 6 agosto 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-07-22;607~art12 · fonte su Normattiva