Le disposizioni della presente legge si applicano anche:

  • a)ai rapporti a miglioria in uso nelle province del Lazio, previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 25 febbraio 1963, n. 327;
  • b)ai rapporti a miglioria analoghi, per contenuto e caratteristiche, a quelli di cui alla precedente lettera a) e relativi a fondi rustici situati in altre parti del territorio nazionale;
  • c)ai rapporti costituiti in base a contratti agrari atipici ed in cui siano prevalenti gli elementi del rapporto enfiteutico. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 7 GENNAIO 1974, N. 3)). Ai rapporti di cui alla lettera b) sono inoltre applicabili le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 6 e 9 della legge 25 febbraio 1963, n. 327.

Testo vigente dal 17 febbraio 1974

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 73/1982

    Questione inammissibile
    16 aprile 1982

    È inammissibile la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 4, 5, 13, L. 22 luglio 1966 n. 607, proposta assumendo che la diversa disciplina positiva riservata, in materia di indennita` per miglioramenti, al proprietario concedente rispetto al trattamento stabilito per il mezzadro, il colono e il possessore, contrasterebbe con l'art. 3 Cost., nonche` con gli artt. 41 e 42 Cost. sotto l'aspetto della menomazione della iniziativa economica privata e della mancata garanzia della proprieta` privata. Ed invero la posizione del proprietario concedente che assume di aver apportato miglioramenti al fondo non e` assimilabile ad alcuna delle quattro categorie giuridiche la cui discrepanza di trattamento viene assunta dal giudice a quo a motivo di violazione del principio di eguaglianza: non a quella dell'enfiteuta perche` trattasi di concedente, non a quello dell'affittuario perche` il concedente non ha la gestione del bene produttivo, ne` a quella del mezzadro perche` non ne ha la cogestione e infine egli non ha il possesso del fondo che viceversa spetta al'enfiteuta. Parimenti inammissibile e` l'assunzione degli articoli 42 e 41 Cost. a parametri di costituzionalita`, in quanto alla proprieta` si sovrappone il rapporto enfiteutico e d'altra parte l'iniziativa economica spetta all'enfiteuta e non al concedente, il quale ultimo puo`, se ed in quanto ne sussistano i presupposti, esercitare l'azione di indebito arricchimento. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 4, 5 e 13, L. 22 luglio 1966 n. 607, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 1 Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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