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Qualora il lavoratore, oltre a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 9 della presente legge, abbia i requisiti per il diritto all'indennita' ordinaria di disoccupazione, quest'ultima e' trattenuta durante i periodi per i quali spetta il trattamento speciale e il relativo importo e' devoluto alla gestione speciale di cui all'articolo seguente.

Testo in vigore dal 1 settembre 1975 al 1 gennaio 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-08-06;427~art14 · fonte su Normattiva