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Per l'erogazione del trattamento speciale di cui alla presente legge e' istituita, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, una gestione speciale dell'edilizia cui e' preposto il comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria. Per l'esame delle questioni e dei ricorsi relativi all'applicazione della presente legge i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori in seno al comitato speciale sono sostituiti da tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori dell'edilizia designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative nell'ambito nazionale. Alla copertura degli oneri derivanti alla gestione si fa fronte:
- a)mediante versamento, a carico delle imprese edili ed affini anche artigiane, di un contributo speciale nella misura dello 0,50 per cento delle retribuzioni dei dipendenti impiegati e operai, sottoposte al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria a cominciare dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di mantenere l'equilibrio finanziario della gestione, la misura del predetto contributo e' variata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative, da emanarsi, entro il mese di settembre, in rapporto alle risultanze finali della gestione dell'anno precedente. La variazione del contributo ha effetto dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre dell'anno in cui e' stata attuata la variazione;
- b)mediante devoluzione degli importi dell'indennita' ordinaria ai sensi dell'articolo 14 della presente legge;
- c)mediante trasferimento dei residui attivi delle contabilita' separate istituite per il settore edile ed affini in seno alla gestione dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 5, comma secondo, della legge 2 febbraio 1970, n. 12;
- d)mediante prelievo in caso di necessita' derivanti dalla corresponsione del trattamento di cui all'articolo 12 della presente legge, dal contributo a carico dello Stato previsto per la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale nel limite massimo del 10 per cento di detto contributo. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sara' determinato l'ammontare del prelievo di cui al comma precedente.
Testo in vigore dal 1 settembre 1975 al 1 gennaio 2017
