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I periodi di disoccupazione per i quali e' corrisposto il trattamento speciale di cui al precedente articolo 10 sono utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa sono versate, a carico della gestione speciale di cui al precedente articolo 15, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Testo in vigore dal 1 settembre 1975 al 1 gennaio 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-08-06;427~art16 · fonte su Normattiva