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Chiunque rende dichiarazioni false o compie atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a se' o ad altri la prestazione prevista dall'articolo 9 della presente legge e' punito, se il fatto non costituisce reato piu' grave, con la multa da L. 20.000 a L. 200.000. Se il reato e' commesso dal datore di lavoro, questi e' punito con la multa da L. 20.000 a L. 200.000 per ciascun lavoratore cui il reato stesso si riferisca. I proventi delle pene pecuniarie relative all'applicazione della presente legge sono devoluti alla gestione speciale dell'edilizia di cui al precedente articolo 15.
Testo in vigore dal 1 settembre 1975 al 1 gennaio 2017
