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Per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale l'imprenditore presenta alla sede provinciale dell'INPS apposita domanda nella quale devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la loro presumibile durata, il numero dei lavoratori interessati e delle ore di effettivo lavoro. La domanda deve essere presentata entro il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel comma precedente, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non puo' aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione. Qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori dipendenti la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore e' tenuto a corrispondere ai lavoratori stessi una somma d'importo equivalente alla integrazione salariale non percepita. L'imprenditore e' tenuto a registrare sul libro paga o su documenti equipollenti l'integrazione salariale corrisposta a ciascun lavoratore. L'imprenditore deve fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale nei termini e secondo le modalita' stabilite dallo stesso istituto, l'elenco nominativo dei lavoratori che hanno percepito l'integrazione salariale, firmato dai lavoratori interessati o con la specificazione del mezzo di pagamento, nonche' con l'indicazione del periodo e degli altri dati che saranno richiesti dallo istituto medesimo.

Testo in vigore dal 1 settembre 1975 al 24 settembre 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-08-06;427~art2 · fonte su Normattiva