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Ai fini del diritto all'assistenza sanitaria, i periodi di integrazione salariale sono equiparati a quelli di effettiva prestazione lavorativa. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro si provvedera' a determinare il contributo a carico della gestione speciale dell'edilizia della Cassa integrazione guadagni da destinare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano, in relazione ai rispettivi oneri derivanti dall'assistenza sanitaria, erogata ai sensi del precedente comma, oltre il normale periodo di copertura assicurativa.

Testo in vigore dal 1 settembre 1975 al 24 settembre 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-08-06;427~art6 · fonte su Normattiva