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Il lavoratore che, durante il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, si dimette perche' assunto in altra azienda dello stesso settore di attivita', non perde il diritto alla integrazione salariale fino alla cessazione del precedente rapporto di lavoro.

Testo in vigore dal 1 settembre 1975 al 24 settembre 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-08-06;427~art7 · fonte su Normattiva