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Agli aventi titolo all'indennizzo privilegiato aeronautico, ai sensi della legge 10 gennaio 1929, n. 59, e successive modificazioni, e all'equo indennizzo di prima categoria, di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, e' concesso d'ufficio un anticipo nella misura pari ai nove decimi dell'ammontare globale dei benefici stessi, avuto riguardo alle misure in vigore all'atto dell'evento che ne da' titolo. Gli anticipi verranno concessi sul fondo scorta dell'ente che amministra il personale che ha subito l'incidente, non appena il competente organo medico-legale avra' giudicato che la morte e' avvenuta in servizio e per causa di servizio. I suddetti anticipi saranno reintegrati in sede di liquidazione definitiva degli indennizzi.

Testo in vigore dal 6 giugno 1981 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;280~art2 · fonte del testo