Il direttore generale, sentito il Consiglio di amministrazione, puo' con proprio provvedimento differire, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 85, libro II, parte I, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, di uno o piu' anni la decorrenza dell'ammortamento dei prestiti non garantiti mediante delegazioni sulle entrate tributarie. La decorrenza dell'ammortamento dei mutui concessi a favore delle cooperative edilizie, dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, degli Istituti autonomi per le case popolari, degli Istituti assimilati e degli Enti o Societa' che costruiscono case popolari ed economiche senza finalita' di lucro, e' stabilita dal direttore generale con proprio provvedimento dal 1° del mese di gennaio immediatamente successivo alla data in cui il fabbricato e' divenuto abitabile o abitato. A richiesta del mutuatario la decorrenza puo' essere fissata anche dal 1 gennaio immediatamente precedente alla data suddetta. La durata dell'ammortamento di eventuali mutui suppletivi, concessi dopo l'inizio dell'ammortamento del mutuo principale, sara' limitata al numero degli anni mancanti alla scadenza del mutuo principale.

Testo vigente dal 23 luglio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-13;855~art13 · fonte su Normattiva