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All'articolo 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come da ultimo modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, sono aggiunti in fine i seguenti commi: "Le operazioni previste al primo comma, n. 2), i cui premi non superino complessivamente 3 milioni di lire, e n. 3), il cui ricavato non ecceda la somma di 15 milioni di lire, promosse in occasione di feste o sagre a carattere locale e che abbiano ambito limitato alle feste o sagre stesse, sono considerate trattenimenti ai sensi dell'articolo 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e pertanto soggette alla sola autorizzazione amministrativa rilasciata dai comuni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. I titoli di partecipazione alle operazioni predette devono essere contrassegnati a cura del promotore, senza obbligo di timbratura o punzonatura da parte dell'intendenza di finanza. Entro quindici giorni dalla chiusura della vendita delle cartelle della tombola o dei biglietti della pesca di beneficenza, il promotore dovra' presentare all'intendenza di finanza una dichiarazione sui risultati dell'operazione, allegando la quietanza di versamento della tassa di lotteria, dovuta nella misura del 10 per cento sull'ammontare lordo della somma ricavata. Non si applicano alle operazioni di cui al presente comma gli articoli 41 del presente decreto e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano alle sottoscrizioni ed offerte di denaro con estrazione di premi, promosse, per l'autofinanziamento o per il finanziamento dei propri organi di stampa, dai partiti politici rappresentati nel Parlamento e nei consigli regionali, purche' svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dai partiti stessi".
Testo in vigore dal 28 marzo 1990 al 12 aprile 2002
