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Al secondo comma dell'articolo 3- ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole: "disposizioni dei commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423." sono sostituite dalle seguenti: "disposizioni dei commi ottavo, nono, decimo e undicesimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.".

Testo in vigore dal 9 agosto 1988 al 13 ottobre 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1988-08-03;327~art10 · fonte su Normattiva