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Al secondo comma dell'articolo 10- bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole "secondo, sesto e settimo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423," sono sostituite dalle seguenti: "quinto, nono e decimo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,".
Testo in vigore dal 9 agosto 1988 al 13 ottobre 2011
