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Il primo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e' sostituito dai seguenti: "L'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 3 e' consentita dopo che il questore nella cui provincia la persona dimora ha provveduto ad avvisare oralmente la stessa che esistono sospetti a suo carico, indicando i motivi che li giustificano. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa. Trascorsi almeno sessanta giorni e non piu' di tre anni, il questore puo' avanzare proposta motivata per l'applicazione delle misure di prevenzione al presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia, se la persona, nonostante l'avviso, non ha cambiato condotta ed e' pericolosa per la sicurezza pubblica. La persona alla quale e' stato fatto l'avviso puo' in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accolta. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto e' ammesso ricorso gerarchico al prefetto. L'avviso dato dal questore non produce altro effetto oltre quello previsto dal presente articolo".

Testo in vigore dal 9 agosto 1988 al 13 ottobre 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1988-08-03;327~art5 · fonte su Normattiva