Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 gennaio 1977 al 7 giugno 1983. Leggi il testo vigente →

Il quarto e quinto comma dell'articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 363, sono abrogati con effetto dal 10 luglio All'assorbimento dei sopranumeri nei gradi di maresciallo di 1ª classe e di sergente maggiore esistenti alla predetta data nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, nonche' di quelli che verranno a determinarsi per effetto delle promozioni di cui all'articolo 2 si provvedera', a partire dal 1 gennaio 1988, con il 20 per cento di tutte le vacanze che, annualmente, per qualsiasi causa si verificheranno nel grado di maresciallo di 1ª classe. Fino alla data del 31 dicembre 1981, nell'organico del ruolo speciale per mansioni di ufficio, quale fissato al precedente articolo 1, saranno lasciati scoperti 400 posti.

Testo in vigore dal 28 gennaio 1977 al 7 giugno 1983

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1977-01-18;9~art3 · fonte del testo