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All'onere derivante dalla presente legge negli anni finanziari 1976 e 1977, valutato rispettivamente in lire 270.000.000 e in L. 1.500.000.000, si fara' fronte mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anzidetti anni finanziari. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 28 gennaio 1977 al 7 giugno 1983

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-01-18;9~art4 · fonte del testo