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Presso ogni universita' e' istituito un collegio di disciplina, composto esclusivamente da professori universitari in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, secondo modalita' definite dallo statuto, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere in merito parere conclusivo. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta. Il collegio di disciplina, uditi il rettore ovvero un suo delegato, nonche' il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa vigente. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione. Il termine e' sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine e' altresi' sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio. E' abrogato l'articolo 3 della legge 16 gennaio 2006, n. 18.

Testo in vigore dal 14 gennaio 2011 al 7 aprile 2012

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 47/2016

    Questione inammissibile
    3 marzo 2016

    È inammissibile, per plurimi motivi, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, impugnato - in riferimento agli artt. 3, 27, 97, 111 e 117, primo comma, Cost, in riferimento all'art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e all'art. 41, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - nella parte in cui non prevede una disciplina transitoria volta a regolare i procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti universitari nel periodo compreso tra la soppressione del Collegio di disciplina presso il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la costituzione dei nuovi organi disciplinari presso i singoli atenei. In particolare, sussiste un difetto di rilevanza in quanto il petitum del rimettente è volto, attraverso la invocata ultrattività della precedente disciplina, alla temporanea riattribuzione della funzione disciplinare al preesistente Collegio di disciplina; tuttavia, tale diversa distribuzione delle competenze appare estranea all'oggetto del giudizio a quo , in cui è stata contestata la carenza di potere dell'autorità che ha emanato l'atto per intervenuto decorso del termine di estinzione del procedimento. Il petitum risulta, poi, formulato in maniera contraddittoria in quanto il suo accoglimento determinerebbe, paradossalmente, un prolungamento del procedimento, in un contesto caratterizzato da gravi incertezze operative, in evidente contraddizione con le finalità di ripristino della legalità costituzionale dichiaratamente perseguite dall'ordinanza di rimessione. Infine, risulta inesatta l'individuazione della disposizione da sottoporre a scrutinio di costituzionalità poichè la denunciata lesione del diritto dell'incolpato a una pronuncia entro tempi certi e ragionevoli non discende dalla denunciata assenza di una disciplina transitoria, bensì dall'estensione dell'ambito applicativo della sospensione operata dalla legge 240 del 2010; le censure del rimettente, pertanto, non avrebbero dovuto appuntarsi sulla mancanza della disciplina transitoria, bensì sull'estensione delle cause di sospensione del termine di cui al comma 5 dell'art. 10 della citata legge n. 240 del 2010. Sull'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza, «[...] non potendosi procedere, in questa sede, ad un sindacato (diverso dal controllo esterno) sul giudizio di rilevanza, espresso dall'ordinanza di rimessione in modo non implausibile e con motivazione tutt'altro che carente», v. la citata sentenza n. 179/1999.

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 97 cost. · Art. 111 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2010-12-30;240~art10 · fonte su Normattiva