All'articolo 7 della legge 6 agosto 1967, n. 699, e' aggiunto il seguente comma: "I ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi dimissionari conseguono il diritto all'assegno vitalizio, qualora abbiano raggiunto una eta' non inferiore a quella prevista per il collocamento a riposo ridotta di 5 anni e contino almeno 20 anni di contribuzione al Fondo trattamento quiescenza ed assegni straordinari al personale del lotto, oppure a qualunque eta' qualora abbiano effettuato almeno 25 anni di contribuzione al Fondo predetto".

Testo vigente dal 23 giugno 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-06-06;341~art12 · fonte su Normattiva