Il periodo trascorso in aspettativa per motivi di salute e' computato per intero ai fini del progresso di carriera, della attribuzione degli aumenti periodici, agli aventi diritto, e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Per le infermita' riconosciute dipendenti da cause di servizio sono, altresi', a carico dell'Amministrazione le spese di cura, comprese quelle per i ricoveri in istituti sanitari per protesi, nonche' un equo indennizzo per la perdita della integrita' fisica eventualmente subita dal dipendente. Alle visite sanitarie il dipendente puo' farsi assistere da un medico di sua fiducia e ne assume la relativa spesa.

Testo vigente dal 23 giugno 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-06-06;341~art11 · fonte su Normattiva