L'articolo 228 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e' sostituito dal seguente: "Agli effetti della determinazione del limite massimo di durata, due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli stessi effetti, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi".

Testo vigente dal 23 giugno 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-06-06;341~art5 · fonte su Normattiva