L'articolo 228 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e' sostituito dal seguente: "Agli effetti della determinazione del limite massimo di durata, due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli stessi effetti, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi".
Testo vigente dal 23 giugno 1973
