L'articolo 232 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e' sostituito dal seguente: "La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia o per infermita' non puo' superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio".

Testo vigente dal 23 giugno 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-06-06;341~art6 · fonte su Normattiva