L'articolo 247 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e' sostituito dal seguente: "L'intendente di finanza ha facolta' di applicare pene pecuniarie da un minimo di lire 300 ad un massimo di lire 2.000 ai ricevitori, agli aiuto ricevitori, agli aiuto ricevitori aggiunti ed ai commessi avventizi per:

  • a)irregolare compilazione o tardiva presentazione di documenti di servizio e simili;
  • b)negligenza nella scritturazione delle giocate;
  • c)inosservanza della via gerarchica;
  • d)altre mancanze di lieve entita'. La pena pecuniaria non ha effetti disciplinari, ma viene annotata nello stato di servizio. L'importo delle pene pecuniarie e' devoluto a favore dell'Ente fondo trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto. Avverso il provvedimento dell'intendente di finanza e' ammesso, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso, ricorso al Ministro per le finanze, il quale decide sentito il consiglio di amministrazione del lotto".

Testo vigente dal 23 giugno 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-06-06;341~art7 · fonte su Normattiva