Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto

Art. 40 — Liquidazione in capitale in favore del Fondo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria riferibili a periodi riscattati agli effetti della previdenza autoferrotranviaria

Con effetto dal 1 gennaio 1968, l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti versa al Fondo per la previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto i capitali di copertura delle pensioni adeguate o delle quote di esse derivanti dai contributi versati nell'assicurazione medesima durante i periodi di lavoro riscattati ai sensi della legge 17 febbraio 1958, n. 140, e dell'articolo 18 della legge 28 luglio 1961, n. 830. I predetti capitali di copertura sono calcolati con riferimento al 1 gennaio 1968 per le pensioni a carico del Fondo con decorrenza anteriore a tale data ovvero, in caso diverso, con riferimento alla data di decorrenza della pensione a carico del Fondo stesso. I contributi assicurativi di cui al primo comma del presente articolo divengono inoperanti dalle date previste nel successivo secondo comma per il calcolo dei capitali di copertura.

Testo vigente dal 6 novembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-10-29;889~art40 · fonte su Normattiva